I possessori dei buoni postali fruttiferi ordinari appartenenti alla serie «Q/P», sottoscritti a partire dal 1° luglio 1986, sulla scorta delle ultime decisioni rese da parte dell’Arbitro bancario, possono richiedere a Poste Italiane, attraverso un’apposita procedura, il rimborso degli interessi relativi all’ultimo decennio di rendimento del buono.

Difatti, se il timbro apposto nel retro dei buoni all’atto dell’emissione non indica la misura dei nuovi tassi per l’ultimo decennio, così come indicati dalla normativa all’epoca vigente, spetteranno al risparmiatore gli interessi indicati sul retro del titolo.

La possibilità di richiedere ed ottenere il rimborso delgui interessi, è valida sia per i risparmiatori che hanno già riscosso i Bpf, sia per quelli che dovranno ancora incassarli.

Le decisioni emesse, anche sulla scorta della giurisprudenza formatasi, hanno conferito prevalenza alle condizioni indicate nei Bpf sottoscritti rispetto le disposizioni ministeriali che non siano riportate correttamente sul titolo, in sede di sottoscrizione dello stesso.

Difatti , per il periodo dal 21° al 30° anno, il Collegio di Coordinamento dell’Arbitro Bancario, con decisione n. 6142 del 03.04.2020, ha affermato che: “Da quest’angolo visuale, assume un indubbio significato la circostanza che il richiamato art. 5 del D.M. 13 giugno 1986, con il quale era stata disposta l’ultima modifica dei tassi di interesse precedente all’emissione qui in rilievo secondo quanto previsto dall’art. 173 del D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (Codice Postale) – che prevede e regola (non è superfluo rilevarlo) le variazioni dei tassi -, si è fatto carico di imporre agli uffici emittenti l’obbligo, pur quando fossero stati utilizzati moduli preesistenti, di indicare sul documento il differente regime cui essi erano soggetti; il che nella vicenda qui in esame non è accaduto con riguardo al periodo tempo dal 21° al 30° anno.

Tale circostanza dimostra, invero, come il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore, anche a mente delle previsioni normative richiamate, sia destinato a formarsi sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni, fatta salva, appunto, la possibilità di una successiva etero-integrazione per effetto di decreti ministeriali modificativi dei tassi di rendimento, ai sensi dell’art. 173 del Codice Postale. Disposizione, quest’ultima, che opera un ragionevole bilanciamento tra tutela del risparmio e un’esigenza di contenimento della spesa pubblica, nel pieno dei principi sanciti dagli artt. 3 e 47 Cost. (Corte Cost., n.26/2020)”.

Ciò è stato ribadito anche con la recentissima Decisione N. 4229 del 18 febbraio 2021, con cui l’Arbitro Bancario ha ancora una volta accolto il ricorso del risparmiatore, disponendo che l’intermediario applichi le condizioni riportate sul retro del titolo, per il periodo dal ventunesimo al trentesimo anno, al netto delle ritenute fiscali, oltre interessi legali dal reclamo al saldo.

Per maggiori chiarimenti ed informazioni specifiche, non esitare a contattarci.

Categories: Diritto Civile /