Importante sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni unite, n.10012/2021, depositata giovedì 15 aprile in tema di notifica di un atto fiscale o di un atto giudiziale ai sensi dell’art.8, legge 890/1982 e dell’art.140 cpc, tramite servizio postale.

I Giudici del Supremo Consesso, ribadendo la legittimità dell’impugnazione di una cartella di pagamento al fine di far valere la mancata o irrituale notificazione dell’atto impositivo prodromico, hanno stabilito il principio secondo cui, qualora la raccomandata contenente l’atto da notificare non venga consegnata direttamente al destinatario per temporanea assenza, la prova del perfezionamento della notifica, viene data esclusivamente dalla ricevuta di ritorno della stessa “raccomandata informativa” dell’avvenuto deposito degli atti notificandi presso l’ufficio postale (CAD), e ciò ai sensi dell’art.8, secondo comma, seconda parte della legge 890/1982.

In relazione alla spedizione della CAD – quella codicistica attuata dall’ufficiale giudiziario con il concorso dell’agente postale, e quella postale attata esclusivamente da quest’ultimo -, al fine di attestare la corretta notifica dell’atto spedito, è quindi onere dell’ufficio produrre nel giudizio l’avviso di ricevimento della CAD, non bastando come prova, la produzione dell’avviso attestante la semplice spedizione della medesima raccomandata.

Tale adempimento si spiega nella ricerca di un punto di equilibrio fra le esigenze del notificante e quelle del notificatario, al  fine di garantire la tutela ed il rispetto dei principi costituzionali di azione e difesa (ART.24 COST.) e di parità delle parti del processo (art.111, Cost.).

Capita spesso infatti che, l’Ufficio impositore o l’agente della riscossione, costituendosi in giudizio, depositi soltanto l’avviso di ricevimento della “prima raccomandata”, contenente l’atto notificando, con l’attestazione di momentanea irreperibilità del destinatario e dell’avvenuta spedizione della “seconda raccomandata”, o peggio, depositi la semplice distinta delle raccomandate consegnate all’ufficio postale per la spedizione, senza dare prova della successiva consegna: tale prova, è pertanto insufficiente.

La vicenda trae origine dall’impugnazione di una cartella di pagamento ritenuta illegittima perché non preceduta dalla notifica dei prodromici avvisi di accertamento. Dagli atti processuali risultava che tali avvisi di accertamento erano stati notificati attraverso il servizio postale, ma non erano stati consegnati per temporanea assenza del contribuente. Erano stati pertanto depositati presso l’ufficio postale e sull’avviso di ricevimento, l’agente postale aveva annotato di aver spedito la raccomandata informativa dell’avvenuto deposito, con indicazione di data e numero della missiva, senza però aver prodotto in giudizio l’attestazione dell’avvenuta ricezione della c.d. “raccomandata informativa”.

I Giudici della Suprema Corte sono stati chiamati appunto per chiarire se, per provare la corretta procedura notificatoria, fosse sufficiente produrre in giudizio la ricevuta di invio della raccomandata informativa ovvero fosse anche necessario dimostrare la concreta ricezione di tale seconda missiva.

Le Sezioni Unite, ritenendo di dovere dar corso all’orientamento prevalente a decorrere dal 2019 (ordinanza 5077/2019), con cui la Cassazione stessa aveva deciso che per provare la corretta procedura notificatoria fosse necessario verificare in concreto l’avvenuta ricezione della raccomandata informativa, ha formulato il seguente principio di diritto: «In tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite it servizio postale secondo le previsioni della legge 890/1982, qualora l’atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per temporanea assenza del destinatario stesso ovvero per assenza/inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento della procedura notificatoria può essere data dal notificante esclusivamente mediante la produzione giudiziale dell’avviso di ricevimento della raccomandata che comunica avvenuto deposito dell’atto notificando presso l’ufficio postale (c.d. CAD), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell’avvenuta spedizione della raccomandata medesima».

Tale principio è applicabile nei nuovi giudizi, nonché in quelli pendenti, purché sia stato già eccepito un vizio di notifica dell’atto prodromico.